Il Regolamento (UE) n.305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9
marzo 2011 fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti
da costruzione e abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
La Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, mirava ad eliminare gli ostacoli
tecnici agli scambi nel campo dei prodotti da costruzione per migliorarne la libera
circolazione in seno al mercato interno.
Al fine di realizzare tale obiettivo, la Direttiva 89/106/CEE prevedeva la
definizione di norme armonizzate per i prodotti da costruzione e il rilascio di
benestare tecnici europei; per semplificare e chiarire la normativa vigente, e
migliorare la trasparenza e l’efficacia dei provvedimenti in atto, è risultato
necessario sostituirla con il nuovo Regolamento (UE) n.305/2011.
Tale Regolamento risponde all’esigenza di semplificare e chiarire il quadro
normativo derivante dalla precedente Direttiva, mantenendone l’impianto
fondamentale e l’obiettivo di garantire la qualità nelle costruzioni, intesa come
rispondenza a requisiti minimi prefissati in tutti i Paesi dell’Area Economica
Europea, sostituendo gradualmente le misure contenute nella Direttiva
89/106/CEE, che resta in vigore ancora fino al 1° luglio 2013.

Il nuovo provvedimento interessa i settori della ceramica, laterizio, legno,
edilizia, metalmeccanico, impiantistica, infissi e serramenti, chimica, plastica e
gomma; va specificato inoltre che sono considerati “prodotti da costruzione” tutti i
materiali, i manufatti, gli impianti, che sono fabbricati per essere permanentemente
incorporati in opere da costruzione (edifici ed opere di ingegneria civile).
Il regolamento introduce specifici obblighi per il fabbricante, l’importatore e il
distributore dei prodotti da costruzione e disciplina le modalità di etichettatura
degli stessi nel caso contengano sostanze pericolose, al fine di tutelare l’ambiente,
la salute e la sicurezza dei lavoratori; inoltre le opere edili dovranno essere
progettate, realizzate e demolite facendo un uso sostenibile delle risorse naturali e
per quanto possibile assicurandone il riciclo.
Sono previste procedure semplificate per la valutazione delle prestazioni dei
prodotti da costruzione, applicabili esclusivamente alle persone fisiche o legali che
fabbricano prodotti, al fine di salvaguardare il livello di sicurezza e sorveglianza
sul mercato.
Le novità di maggiore interesse presenti nel Regolamento sono:
1. Tutela dell’ambiente
Le opere edili dovranno essere progettate, realizzate e demolite facendo un
uso sostenibile delle risorse naturali e, per quanto possibile, assicurandone il
riciclo.
2. Sostanze pericolose
La dichiarazione di conformità è sostituita dalla dichiarazione di prestazione,
che dovrà riportare informazioni relative al contenuto di sostanze pericolose
nel prodotto da costruzione, al fine di migliorare la possibilità di realizzare
costruzioni ecosostenibili e lo sviluppo di prodotti rispettosi dell’ambiente.
3. Procedure semplificate
Sono previste procedure semplificate per la valutazione delle prestazioni dei
prodotti da costruzione, applicabili esclusivamente alle persone fisiche o
legali che fabbricano prodotti, al fine di salvaguardare il livello di sicurezza
e sorveglianza sul mercato.
4. Marcatura CE
Il marchio CE sarà seguito dall’anno in cui è stato apposto per la prima volta.
Il nome e l’indirizzo del produttore dovranno essere indicati in maniera
chiara e certa.
5. Norme armonizzate
Dovrà essere elaborato un metodo uniforme europeo per l’attestazione di
conformità ai requisiti fondamentali.

6. Documento europeo di valutazione
Il documento deve contenere una descrizione generale del prodotto da
costruzione, la lista delle caratteristiche legate all’utilizzo previsto,
concordate fra il produttore e gli organismi di valutazione tecnica (TAB,
cioè Technical Assessment Bodies), i metodi e i criteri per valutare le qualità
del prodotto in relazione a caratteristiche essenziali.
7. Punti di Contatto Prodotti (Product Contact Point)
Gli Stati membri devono inoltre designare punti di contatto prodotti per
fornire informazioni a titolo gratuito – regole tecniche applicabili a un
particolare tipo di prodotto nel territorio in cui sono stabiliti detti punti di
contatto prodotti, informazioni concernenti obbligo di autorizzazione
preventiva – sui prodotti da costruzione ed il loro uso, e dovranno mostrarsi
imparziali per quanto riguarda il processo di ottenimento della marcatura
CE.
I punti di contatto prodotti sono definiti all’articolo 9 e 10 del regolamento
(CE) n.764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;
l’obiettivo del presente regolamento è rafforzare il funzionamento del
mercato interno migliorando la libera circolazione delle merci, e l’istituzione
di “punti di contatto prodotti” costituisce lo strumento per raggiungere tale
obiettivo.
Nell’Allegato I vengono definiti i requisiti di base delle opere da costruzione:
1. Resistenza meccanica e stabilità
2. Sicurezza in caso d’incendio
3. Igiene, salute ed ambiente
Le opere da costruzione devono essere concepite e realizzate in modo
da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia
per l’igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o
dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro

ciclo di vita, sulla qualità dell’ambiente o sul clima, durante la loro
costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei
seguenti eventi:
a) sviluppo di gas tossici;
b) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC),
gas a effetto serra o particolato pericoloso nell’aria interna o esterna;
c) emissioni di radiazioni pericolose;
d) dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque
marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
e) dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto
negativo sull’acqua potabile;
f) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o
scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
g) umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.
4. Sicurezza ed accessibilità nell’uso
5. Protezione contro il rumore
6. Risparmio energetico e ritenzione del calore
7. Uso sostenibile delle risorse naturali
Le opere da costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite
in modo che l’uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in
particolare quanto segue:
a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro
materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
b) la durabilità delle opere di costruzione;
c) l’uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie
ecologicamente compatibili.
Rispetto alla Direttiva 89/106/CEE, il Regolamento (UE) n.305/2011 introduce la
novità relativa al 7° requisito, sull’uso sostenibile delle risorse naturali, mentre i
primi sei requisiti erano già presenti nella Direttiva.

I Documenti Europei di Valutazione – EAD – (art. 19 del Regolamento) sono
adottati dall’organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica – TAB – in
seguito alla richiesta di Valutazione Tecnica Europea di un fabbricante, per
prodotti non coperti o parzialmente coperti da norma armonizzata.
Gli EAD (il cui elenco è previsto sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea) contengono (art. 24 del Regolamento): una descrizione
generale del prodotto, la lista delle caratteristiche essenziali relative all’impiego
previsto dal fabbricante e concordate tra il fabbricante e l’organizzazione dei TAB,
così come criteri e metodi per la valutazione della prestazione del prodotto in
relazione alle stesse caratteristiche essenziali.
Sulla base di tali Documenti, secondo quanto disposto dall’art. 26, il TAB rilascia
la Valutazione Tecnica Europea, comprendente la prestazione in merito alle
caratteristiche essenziali concordate, che il prodotto deve dichiarare, e i dettagli
tecnici necessari per l’implementazione del sistema di valutazione e verifica della
costanza di prestazione.
Il Regolamento mantiene quindi lo stesso schema della Direttiva in merito alle
specifiche tecniche, con la novità della sostituzione degli atti di Benestare Tecnico
Europeo con i Documenti Europei di Valutazione; mentre i primi sono funzionali
al rilascio del Benestare Tecnico Europeo (European Technical Approval), gli
EAD rappresentano il riferimento per le Valutazioni Tecniche Europee (European
Technical Assessment).
Il Regolamento definisce al Capo IV le cosiddette specifiche tecniche armonizzate
che costituiscono la base per la valutazione delle prestazioni dei prodotti da
costruzione; tale valutazione conduce alla dichiarazione di prestazione che deve
accompagnare il prodotto nel momento del suo collocamento sul mercato.
In merito alla valutazione di prestazione, il Regolamento introduce semplificazioni
rispetto alla Direttiva.

La Direttiva prevedeva che le procedure di controllo dei prodotti da costruzione si
concretizzassero in un Attestato di conformità che poteva assumere, a seconda
delle classi di rischio in cui detti prodotti rientravano, le due diverse forme di
certificato di conformità: certificato da un organismo riconosciuto a svolgere la
funzione di parte terza oppure dichiarazione di conformità del fabbricante.
Il Regolamento, invece, stabilisce che le procedure di valutazione e verifica della
costanza di prestazione dei prodotti da costruzione siano funzionali alla redazione,
qualunque sia il tipo di prodotto e la classe di rischio, di una dichiarazione di
prestazione.
Le specifiche tecniche armonizzate (come riferimento per la valutazione delle
prestazioni dei prodotti da costruzione) si articolano in norme armonizzate e, per i
prodotti non coperti da norme armonizzate, in Documenti Europei di Valutazione.
Le norme armonizzate (art. 17 del Regolamento), stabilite da uno dei due
organismi europei di normazione di cui all’Allegato I della Direttiva 98/34/CEE –
CEN e CENELEC-, definiscono metodi e criteri per valutare la prestazione dei
prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali e includono i
dettagli tecnici necessari per l’implementazione del sistema di valutazione e
verifica della costanza della prestazione.
Il Regolamento tratta inoltre nel dettaglio – come non accadeva nella Direttiva – gli
obblighi degli operatori economici: fabbricanti, mandatari, importatori e
distributori.
Prima d’introdurre un prodotto da costruzione sul mercato, i distributori assicurano
che il prodotto, ove richiesto, rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai
documenti di prestazione richiesti dal Regolamento, nonché da istruzioni e
informazioni sulla sicurezza, redatte in un linguaggio che può essere facilmente
compreso dagli utilizzatori.
Infine è da precisare che la fase di transizione è disciplinata nel modo seguente:

1. I prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della Direttiva
89/106/CEE prima dell’1 luglio 2013 sono ritenuti conformi al
Regolamento;
2. I fabbricanti possono redigere una dichiarazione di prestazione sulla base di
un certificato di conformità o una dichiarazione di conformità che siano stati
rilasciati, ai sensi della Direttiva 89/106/CEE, prima dell’1 luglio 2013 (la
dichiarazione di prestazione sostituisce l’attestato di conformità previsto
dalla Direttiva);
3. Gli orientamenti per il Benestare Tecnico Europeo, pubblicati prima del
1 luglio 2013 in conformità dell’articolo 11 della Direttiva 89/106/CEE,
possono essere utilizzati come documenti per la Valutazione Tecnica
Europea (tale Valutazione sostituisce infatti il Benestare disciplinato dalla
Direttiva);
4. I fabbricanti e gli importatori possono usare, come Valutazioni Tecniche
Europee, i Benestare Tecnici Europei, rilasciati in conformità dell’articolo 9
della Direttiva 89/106/CEE, prima dell’1° luglio 2013, per tutto il periodo in
cui tali Benestare siano in corso di validità.

3. STRUMENTI VOLONTARI
3.1 Il Regolamento EMAS e la norma ISO 14001
Emas è un sistema comunitario di ecogestione e audit, delle imprese del settore
industriale, basato su adesione volontaria, istituito nel 1993 con il Regolamento
(CEE) n.1836/93, revisionato dal Regolamento (CE) n.761/2001 del 19 marzo
2001 e modificato, alla luce dell’esperienza maturata e del progresso tecnico, dal
Regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009.
“Eco-Management and Audit Scheme” (EMAS) è uno strumento volontario
creato dalla Comunità Europea in accordo con il V° Programma d’azione a favore
dell’ambiente, al quale possono aderire aziende, enti pubblici, ecc. per valutare e
migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire (aspetto molto importante per
tale regolamento) al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni chiare e
precise sulla propria gestione ambientale.
Scopo prioritario dell’Emas è contribuire alla realizzazione di uno sviluppo
economico sostenibile, ponendo in rilievo il ruolo e le responsabilità delle imprese.
La principale novità di questo regolamento consta nello sforzo d’inserire una
riorganizzazione e razionalizzazione della gestione ambientale dell’azienda
nell’ambito di un rapporto nuovo tra imprese, istituzioni e pubblico; infatti non si
pongono in atto limiti quantitativi o vincoli operativi, ma vengono stabiliti i
requisiti che un sistema di gestione ambientale (SGA) deve possedere, affinché
all’impresa venga attribuito un pubblico riconoscimento, in relazione alla corretta e
completa applicazione dei requisiti stessi.
Tale riconoscimento consiste nell’inserimento del sito produttivo, soddisfacente i
requisiti del Regolamento, in un apposito registro e nella possibilità per l’azienda
di rendere pubblico questo risultato presso tutti i propri interlocutori.
L’inserimento nel registro si riferisce al sito, e non all’impresa (per sito s’intende
l’insieme delle attività industriali sotto il controllo dell’azienda, in una specifica
localizzazione), in quanto si vuole porre l’accento sulla necessità di considerare un
ambito d’applicazione locale, sufficientemente omogeneo, con problematiche
ambientali specifiche rispetto alle quali stabilire la logica del miglioramento
continuo e del contatto con il pubblico.
Per garantire la gestione dello Schema a livello nazionale, il Regolamento EMAS
ha richiesto a ciascun Paese Membro dell’UE di definire un assetto istituzionale
adeguato; questo assetto prevede la formazione di due organismi:
· l’organismo competente avente l’incarico di registrare il sito nello Schema e
di sospenderlo allorché risulti accertata una violazione delle pertinenti
disposizioni regolamentari in materia d’ambiente;
· l’organismo di accreditamento che definisce i criteri per l’accreditamento
dei verificatori ambientali (soggetti incaricati di controllare la rispondenza
delle caratteristiche di un sito ai requisiti Emas).
I requisiti che sono esposti nel Regolamento seguono una sequenza logica che deve
essere rispettata come tale dall’azienda che intende aderire ad Emas; i punti
fondamentali sono:
· analisi ambientale iniziale;
· formulazione di politica, obiettivi, traguardi e programmi di miglioramento;
· implementazione del sistema di gestione e riesame periodico dell’intero
sistema di gestione;
· definizione delle attività di auditing;
· stesura e comunicazione della dichiarazione ambientale.
L’Analisi Ambientale Iniziale (AAI) è il primo passo che un’organizzazione
deve affrontare per applicare Emas alla propria realtà produttiva: tale operazione
comporta l’individuazione e documentazione di tutti gli aspetti ambientali rilevanti
connessi con l’attività del sito (emissioni in atmosfera, scarichi in acqua,

produzione di rifiuti, consumo di risorse naturali, rumore, odore, vibrazioni,
impatto visivo, ecc.).
A tale riguardo, nell’Allegato IV del Regolamento (CE) n.1221/2009, vengono
introdotti gli indicatori chiave riguardanti le tematiche ambientali fondamentali:
· efficienza energetica
· efficienza dei materiali
· acqua
· rifiuti
· biodiversità
· emissioni
Si definiscono così gli elementi che permettono all’azienda di determinare il
proprio posizionamento e di fissare gli obiettivi di efficienza ambientale più
coerenti con la situazione del sito, stabilire il programma di miglioramento e
strutturare il sistema di gestione ambientale; cioè in sintesi, l’azienda può definire
la propria politica ambientale e formulare il programma ambientale.
La politica ambientale costituisce una dichiarazione di principio che sancisce in
modo inequivocabile l’impegno e le strategie dell’azienda a favore della tutela
dell’ambiente ed enuncia i principi generali cui tale impegno s’ispira.
Il programma ambientale, poiché l’azienda deve sempre migliorare le proprie
prestazioni, dà modo di agire sugli aspetti ambientali del sito identificati come
significativi in fase d’analisi iniziale; esso deve prevedere questi elementi
fondamentali:
· descrizione dei piani d’azione che permettono all’azienda di tradurre i
principi generali della sua politica ambientale in obiettivi specifici;
· predisposizione di risorse e strumenti operativi adeguati;
· definizione di ruoli, autorità e responsabilità;
· pianificazione di scadenze per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

Per attuare gli obiettivi, l’azienda deve utilizzare uno strumento specifico costituito
dal sistema di gestione ambientale, cioè l’insieme fondato sulla struttura
organizzativa, sulle responsabilità, sulle prassi, sulle procedure, sui processi, sulle
risorse; tale sistema deve risultare conforme a quanto stabilito dal Regolamento
Emas, ed alla norma ISO 14001:2004, essendo essa parte integrante del
regolamento stesso all’allegato II.
Altro aspetto importante del Regolamento (CE) n.1221/2009 è l’attuazione
dell’attività di Auditing, cioè la valutazione sistematica, documentata ed obiettiva
dell’efficienza complessiva del sistema di gestione del sito e della sua capacità di
realizzare gli obiettivi definiti nel programma ambientale.
Con tale strumento l’azienda in occasione del riesame periodico dell’intero SGA,
può ridefinire gli obiettivi del programma ambientale, o specifiche caratteristiche
del sistema di gestione, così da permettere di perseguire il miglioramento continuo
delle sue prestazioni.
Le prestazioni ambientali del sito vengono portate a conoscenza di tutte le parti
interessate (pubblica opinione, enti pubblici, ecc.) tramite la pubblicazione della
Dichiarazione Ambientale. Tale documento deve essere comprensibile, ma anche
esatto e sufficientemente dettagliato; in esso devono essere riportate informazioni e
dati salienti dell’organizzazione in merito ai suoi aspetti e impatti ambientali.
In questo modo si cerca di assicurare un dialogo con il pubblico, mantenendo
periodicamente aggiornati i dati presenti nella Dichiarazione Ambientale.
La Dichiarazione Ambientale deve contenere (Allegato IV del Regolamento (CE)
n.1221/2009/EMAS):
· una descrizione chiara e priva d’ambiguità dell’organizzazione che chiede
la registrazione Emas ed una sintesi delle sue attività e dei suoi prodotti e
servizi;
· la politica ambientale dell’organizzazione ed una breve illustrazione del
suo sistema di gestione ambientale;

· una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi che determinano
impatti ambientali significativi dell’organizzazione ed una spiegazione della
natura degli impatti connessi a tali aspetti;
· una descrizione degli obiettivi e traguardi ambientali, in relazione agli
aspetti ed impatti ambientali significativi;
· una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell’organizzazione
rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali, per quanto riguarda gli
impatti ambientali significativi. La relazione deve riportare gli indicatori
chiave e altri pertinenti indicatori pertinenti relativi alle prestazioni
ambientali;
· altri fattori concernenti le prestazioni ambientali, comprese le prestazioni
rispetto alle disposizioni di legge, con riferimento agli obblighi normativi
applicabili in materia di ambiente;
· il nome ed il numero di accreditamento del verificatore ambientale, la data
di convalida e i riferimenti ai successivi aggiornamenti.
La convalida da parte di un verificatore ambientale accreditato indipendente è
necessaria al fine di garantire l’attendibilità delle informazioni contenute nella
Dichiarazione Ambientale come previsto dal Regolamento Emas; tale procedura
viene ripetuta con periodicità annuale, per verificare che l’azienda continui a
mantenersi conforme agli standard Emas.
La verifica indipendente è uno dei punti cardine del Regolamento, perché deve
garantire che l’impresa operi in conformità con gl’intenti e le indicazioni
specifiche del legislatore comunitario: si tratta di un’attività basata sull’analisi
della documentazione fornita dall’azienda, su visite in loco ed incontri con il
personale del sito, allo scopo di valutare l’efficacia dell’organizzazione nella
gestione ambientale coerentemente con l’impostazione dell’Emas.